A partire dall’emanazione della Direttiva europea 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, le attività che si svolgono all’interno degli stabulari sono condotte nel pieno rispetto del principio delle 3R (Russell WMS, Burch RL. 1959. The principles of humane experimental technique. Wheathampstead (UK): Universities Federation for Animal Welfare) con lo scopo di ridurre al massimo il numero degli animali utilizzati compatibilmente con i risultati scientifici da raggiungere, di perfezionare le modalità di stabulazione e le tecniche sperimentali nel rispetto delle esigenze biologiche delle specie utilizzate e di sostituire il modello animale, ove possibile.
Tale contesto legislativo è stato recepito in Italia dal D.lgs. 26/2014 che definisce le 4 principali funzioni del personale di stabulario (art.23) come segue: a – realizzazione di procedure su animali; b – concezione delle procedure e di progetti; c – cura (accudimento) degli animali; d - esecuzione di metodiche eutanasiche.
Tale personale deve essere adeguatamente formato ed in particolare deve conoscere la biologia di base e propria della singola specie in relazione all'anatomia, alle caratteristiche fisiologiche, alla riproduzione, alla genetica e all'alterazione genetica; il comportamento animale (etologia), l’allevamento e l’arricchimento; i metodi di gestione e le procedure propri alle specie allevate (Allegato V).
La formazione del personale che accede allo stabulario è valutata dall’Organismo preposto al Benessere animale che è costituito dal Veterinario designato, dal Membro Scientifico e dal Responsabile del Benessere Animale (art.25). Quest’ultima figura, ruolo del tutto nuovo introdotto dal D.lgs. 26/2014, deve possedere profonde conoscenze di Biologia Animale perché è a tutti gli effetti responsabile del “well being” e della sistemazione degli animali nonché dell’attività e delle competenze del personale tecnico e di ricerca che lavora con gli animali. Per svolgere tale compito è obbligatorio possedere un titolo di III ciclo.
Recentemente sono stati individuati nuovi obblighi formativi ai sensi del DM 228/2021 e del DD del Ministero della Salute del 18 marzo 2022 per tutto il personale che ruota intorno al modello animale ovvero gli operatori delle 4 funzioni e quello che svolge i compiti di sorveglianza.
I nuovi decreti sono entrati in vigore in un contesto già in essere ed operativo sanando la carenza di titolo formativo con le esperienze pregresse nel caso di competenze già acquisite sia per le funzioni (aver svolto la funzione per almeno 18 mesi anche non continuativi nei 5 anni precedenti la pubblicazione del DM) che per i compiti (aver svolto il compito per almeno 30 mesi anche non continuativi nei 5 anni precedenti la pubblicazione del DM). I nuovi operatori per poter svolgere funzioni o compiti devono acquisire la formazione obbligatoria, ottenere l’attestato di formazione e completare un tirocinio pratico di almeno tre mesi svolto sotto la supervisione dell’OPBA.
Nei nuovi decreti si evidenzia la struttura modulare dei requisiti minimi che devono essere acquisiti tramite moduli di base, moduli specifici e supplementari per ciascun compito e funzione e la definizione dei crediti formativi professionalizzanti (1 CFP = 1 ora di didattica + 1 ora di studio individuale) necessari per l’assolvimento degli obblighi formativi e di sviluppo professionale continuo. Sia per gli operatori in disciplina transitoria che per i nuovi operatori è previsto a partire dal 1° gennaio 2023 l’obbligo di sviluppo professionale continuo seguendo moduli di aggiornamento delle competenze.
Tutti i moduli devono essere specie-specifici e contemplano sia una parte di biologia appropriata teorica che una parte di biologia appropriata pratica. Per ogni specie è prevista un’ora di insegnamento teorico ed un’ora di sessione pratica. I moduli sono somministrati attraverso corsi che devono essere accreditati dal Ministero della salute. Gli enti che possono ottenere l’accreditamento sono le Università e le istituzioni che rilasciano ECM.